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L’autodeterminazione del Nagorno-Karabakh dal punto di vista del diritto internazionale

Abbiamo scelto di pubblicare questo breve saggio del prof. Grigor Ghazaryan, Diplomatico con Diritto di Legazione, della Repubblica di Armenia. #grigorghazaryan 




Nel sistema delle Nazioni Unite, l’autodeterminazione dei popoli (Art. 1, punto 2, Statuto dell’ONU) e l’integrità territoriale degli stati (Art. 2, punto 4, Statuto dell’ONU) sono dei principi importantissimi.
Alla luce delle caratteristiche del caso concreto, ogni Nazione può dare priorità al diritto dell’autodeterminazione dei popoli e riconoscere il nuovo stato (il territorio staccato). Nonostante si tratti di una decisione politica, il riconoscimento di un nuovo Stato da parte di altri Paesi dipende maggiormente dal fatto che il nuovo Stato staccato rappresenti un fatto politico e irreversibile («recognition is largely dependent on whether secession has become a political and irreversible fact»).
Nel diritto internazionale esiste una differenza fondamentale tra la volontà delle nazioni/popoli di essere indipendenti ed il possesso del diritto a quell’indipendenza, e ciò si riflette anche nella dottrina del “diritto alla secessione correttiva” («right of remedial secession»). 
Questo vuol dire che (principalmente) il diritto di autodeterminazione si riserva ai popoli che ne hanno usufruito come ultimo rimedio possibile* per liberarsi dalle oppressioni e persecuzioni (di uno Stato), e quindi lo hanno scelto come via per staccarsi dallo Stato perseguitante e creare un'Entità indipendente. Ciò significa che hanno il diritto alla ‘remedial secession’ («secession as the last resort for ending oppression»). [Qui, innanzitutto, si deve ricordare i pogrom (massacri) di Sumgait e Baku che avvennero alla fine del febbraio 1988 e nel gennaio 1990 e sono strettamente collegati alla questione relativa all'Artsakh (Nagorno Karabakh) poi sfociata nella guerra nel 1992].
Per staccarsi e diventare indipendenti è anche necessario che il popolo che si stacca dal resto rappresenti un ethnos (completo/sviluppato) e che sia distinto sotto gli aspetti linguistici culturali e religiosi e sia incompatibile con il popolo/ethnos della maggioranza dello stato in questione.
Inoltre, per avere diritto all’indipendenza non basta neanche un referendum (anche se legale); anzi, il referendum è soltanto il primo passo; anche le altre condizioni menzionate sopra devono essere soddisfatte.
Prendendo in considerazione quanto esposto in precedenza, possiamo costatare che la Scozia, la Catalogna, le regioni d’Italia, il Quebec (Canada) non hanno un diritto internazionale all’indipendenza e non possono servire da valido precedente per la Repubblica dell'Artsakh (Nagorno-Karabakh), perché in tutti i territori menzionati sopra, i popoli corrispondenti hanno tutte le garanzie obiettive/statali/legislative che occorrono per mantenere e sviluppare i propri valori linguistici, culturali e religiosi. Vuol dire che questi popoli non subiscono persecuzioni, e quindi non hanno bisogno del diritto della ‘remedial secession’. Comunque, se, ad esempio, la Scozia volesse diventare indipendente con un referendum e la Gran Bretagna (senza negare questo referendum), si basasse sui risultati di esso e riconoscesse la Scozia come uno stato indipendente, ciò sarebbe possibile, essendo, però, una decisione politica da parte della Gran Bretagna.
L'Artsakh (Nagorno-Karabakh/NKR) ha, senza dubbio, il diritto internazionale all’indipendenza, siccome aveva/ha (anche) un diritto alla ‘remedial secession: una delle cause principali della mancanza di riconoscimento della Repubblica del Nagorno-Karabakh consiste nel fatto che essa è stata esclusa dai negoziati, perdendo lo status di negoziatore, ed il conflitto ha cominciato ad essere percepito come una disputa territoriale tra la Repubblica d’Armenia e l’Azerbaijan. Prima o poi, l’Armenia sarà costretta a riconoscere l’indipendenza dell’NKR.
Occorre ricordare e sottolineare anche il fatto che la regione del Nakhicevan - enclave azera all'interno dell'Armenia -  è stata svuotata dalla presenza di popolazione armena ed i monumenti  storici e culturali armeni in essa presenti sono stati distrutti per l’iniziativa del governo azero. Ciò significa che l’Artsakh non potrà mai reincorporarsi nell’Azerbaijan, e l’esempio del Nakhicevan è la prova de facto dell’impossibilità di tale passo, poiché alla popolazione armena e ai monumenti dell'Artsakh (NKR) toccherebbe lo stesso destino.

*Liberamente tratto da: Syuni V., Il Kosovo, la Crimea ed il Karabakh dal punto di vista del diritto internazionale, Amsterdam, 2014, (testo originale in armeno - Կոսովոն, Ղրիմն ու Ղարաբաղը՝ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից) http://hetq.am/arm/news/53573/kosovon-xrimn-u-xarabaxy-mijazgayin-iravunqi-tesankyunic.html#.VwSzCE3Om6c.facebook 06/04/16

** "Gli esperti di diritto internazionale che sostengono l'integrità territoriale come elemento morale e legale della democrazia costituzionale ammettono che una nazione o un gruppo possiede il diritto generale «a secedere se e solo se ha sofferto certe ingiustizie, per le quali sa secessione costituisce l'ultimo rimedio possibile»", Karapetian, R. Nagorno Karabakh e autodeterminazione // Geopolitica - Rivista internazionale dell'ISAG, Vol.1 N2, Roma, 2012, p248.

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